domenica 20 giugno 2010

Commercialisti e Carta d'Identità dei Siti Internet.


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Con l’introduzione del novellato art. 2250 del Codice Civile, dal titolo “Indicazione negli atti e nella corrispondenza” (Legge 88/2009), il legislatore ha obbligato, con decorrenza 29 luglio 2009, le società titolari di siti Internet a pubblicare sui siti medesimi e. comunque, sul loro “spazio elettronico”, alcune informazioni riguardanti i dati societari, pena l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal successivo art. 2630 c.c., dal titolo “Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi”.

Sottolineiamo di fare particolare attenzione all’espressione “… spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico …” che, ovviamente, rappresenta un concetto più ampio di quello riguardante il solo sito web aziendale ed abbraccia sicuramente, oltre al sito web dell’impresa, anche tutti gli altri luoghi virtuali di comunicazione quali le identità o i profili della società sui social network, i blog, i cataloghi elettronici, le newsletter, le firme in calce all’e-mail aziendali e altro.

Le indicazioni civilistiche obbligatorie da inserire a cura delle sole società di capitali nel loro “spazio elettronico”, di cui il sito web aziendale costituisce la parte pubblica più rilevante, sono le seguenti:

a) attività commerciale “senza” commercio elettronico:
· sede (legale) della società (di capitali);
· ufficio del Registro delle Imprese (tenuto presso la locale CCIAA) presso il quale la società (di capitali) è iscritta;
· numero d’iscrizione presso il suddetto Registro delle Imprese (tenuto presso la locale CCIAA) ), coincidente con il numero di codice fiscale;
· indicazione del capitale sociale con precisazione del capitale effettivamente versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio approvato (società di capitali);
· il fatto che la società è in liquidazione (se deliberato);
· il fatto che la società (di capitali) è posseduta da un unico socio (società unipersonale);

b) attività commerciale “con” commercio elettronico:
· sede (legale) della società (di capitali);
· ufficio del Registro delle Imprese (tenuto presso la locale CCIAA) presso il quale la società (di capitali) è iscritta;
· numero d’iscrizione presso il suddetto Registro delle Imprese (tenuto presso la locale CCIAA), coincidente con il numero di codice fiscale;
· indicazione del capitale sociale con precisazione del capitale effettivamente versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio approvato (società di capitali);
· il fatto che la società è in liquidazione (se deliberato);
· il fatto che la società (di capitali) è posseduta da un unico socio (società unipersonale).


Per quanto riguarda i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, si rammenta che, ai sensi del DLgs. 70/2003 il “Prestatore”, cioè la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell'informazione deve, comunque, indicare:
· il nome, la denominazione o la ragione sociale;
· il domicilio o la sede legale;
· gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
· il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;
· gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
· il numero della Partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività soggetta ad imposta;
· l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
· l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso.

La sanzione amministrativa pecuniaria (civilistica) prevista dall’art. 21 del D.Lgs 70/2003, per l’omessa indicazione nella “rete telematica” delle informazioni di cui all’art. 2250 c.c., è punita con una somma compresa tra:
a) sanzione minima: Euro 206,00 (duecentosei/00)
b) sanzione massima: Euro 2.065,00 (duemilasessantacinque/00)

In aggiunta a tutto ciò, si ricorda l’obbligo pubblicitario previsto dall’art. 2497-bis c.c., dal titolo “Pubblicità”, relativo all’indicazione negli atti e nella corrispondenza della società sottoposta a controllo, degli estremi identificativi della società o ente alla cui attività di direzione e coordinamento la società medesima è soggetta.

La sanzione amministrativa pecuniaria (civilistica) prevista dal’art 2360 c.c., per l’omessa indicazione nella “rete telematica” delle informazioni di cui all’art. 2250 c.c., è punita con una somma compresa tra:
a) sanzione minima: Euro 206,00 (duecentosei/00)
b) sanzione massima: Euro 2.065,00 (duemilasessantacinque/00)


Per quanto riguarda le indicazioni fiscali obbligatorie da inserire a cura di tutti i soggetti titolari di “Partita IVA“ nel sito web aziendale, esse sono:
a) attività commerciale “senza” commercio elettronico (E-commerce):
- indicazione della “Partita IVA” nella “Home Page” (art. 35, 1° comma, ultimo capoverso, DPR 633/72);
b) attività commerciale “con” commercio elettronico (E-commerce):
- indicazione della “Partita IVA” nella “Home Page” (art. 35, 1° comma, ultimo capoverso, DPR 633/72).

La sanzione amministrativa pecuniaria (fiscale) prevista, è punita con una somma compresa tra:
a) sanzione minima: Euro 258,00 (duecentocinquantotto/00)
b) sanzione massima: Euro 1.065,00 (millesessantacinque/00)

Si raccomanda, quindi, prima d’iniziare ad operare con un proprio Sito Web di tenere ben presenti gli obblighi riguardanti le informazioni da pubblicare online, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa in vigore.

Udine, 14 maggio 2010
Dr. Stefano Rossini
Dottore Commercialista in Udine
www.studiorossini.com
www.commercialistainformatico.com
www.commercialistinelmondo.com

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