domenica 20 giugno 2010

Commercialisti privi di “Presenza Virtuale”; se non sei su Internet non esisti!

Accade con frequenza d’incontrare un Commercialista o un Professionista (Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ragioniere, Tributarista, Fiscalista, Avvocato, Architetto, Ingegnere, Geometra, Medico, etc.) che dia l’impressione di essere particolarmente competente in un settore specifico di consulenza.

All’inizio o alla fine dell’incontro, avviene il cerimoniale dello scambio dei “Biglietti da Visita” o “Business Card” ove sono riportati i riferimenti dello Studio Professionale e, tra questi, l’oramai immancabile indirizzo di posta elettronica o “E-mail” o, meglio ancora, la discussa e malvolentieri usata PEC – Posta Elettronica Certificata (obbligatoria per tutti i Professionisti dal 29 novembre 2009!).

Quando s’incontra, ad esempio, un Commercialista di dimostrata eccellenza, sorge da subito la curiosità di comprendere meglio anche la struttura che supporta quel Professionista e, per tale motivo, viene spontaneo andare a navigare sul suo Sito Web di Studio, al fine di acquisire altre informazioni al riguardo.

Quante volte, però, siamo rimasti delusi nel riscontrare che:

  • il Commercialista non possiede un proprio “Url”, Nome a Dominio o Indirizzo Internet dove trovarlo;
  • il Sito Internet o “Web Site” del Commercialista è in costruzione (Under Construction) e, quindi, non navigabile;
  • il Sito Internet del Commercialista pubblica scarne, se non errate, informazioni sull’attività dello Studio Professionale;
  • il Sito Internet del Commercialista riporta informazioni vecchie di mesi, se non di anni;
  • il Sito Internet del Commercialista fornisce un’immagine completamente diversa, se non obsoleta, da quella brillante e carismatica percepita nell’incontro personale.

Il Sito Internet del Commercialista o dell’Avvocato dovrebbe far percepire la competenza e l’affidabilità dello Studio Professionale, facendo emergere, nei limiti imposti dalla normativa che disciplina le Professioni regolamentate, l’eccellenza propria del “Gruppo di Persone” che operano e s’impegnano nell’attività di Studio.

Molti Professionisti, poi, sono completamente digiuni riguardo le possibilità offerte dal Web Marketing, cioè, dagli strumenti messi loro a disposizione, spesso gratuitamente, dal “World Wide Web” o “Rete” per poter meglio interagire con i propri clienti e, soprattutto, per riuscire ad acquisirne di nuovi.

L’evoluzione del Commercialista inCommercialista Informatico” ha subito cambiamenti significativi negli ultimi decenni; ricordo ancora “con dolore” il certosino e paziente aggiornamento delle “grandi opere fiscali a schede mobili” che veniva periodicamente eseguito manualmente dall’ultimo praticante di Studio ed il cui intero contenuto, oggigiorno, risiede comodamente in un “Compact Disk” od è fruibile ed accessibile direttamente online previo l’inserimento di “Username” e “Password”.

La necessità di una “Presenza Professionale Virtuale” curata ed aggiornata è divenuta condizione imprescindibile per poter affrontare adeguatamente il mercato del nuovo Millennio; il Commercialista che non saprà adeguarsi, infatti, dovrà faticare non poco a mantenere il proprio giardinetto di clienti al riparo dallo “Tsunami” di proposte e servizi professionali che dal Web corrono loro incontro.

Le Community di Professionisti che prosperano e comunicano in Internet, a mio avviso, possiedono nel loro “DNA digitale” il potere crescente di mettere in discussione e travolgere il rapporto professionale diretto tra Cliente e Commercialista che, fino ad oggi, si basava esclusivamente sulla frequentazione periodica personale fatta di appuntamenti in Studio o presso la sede dell’Imprenditore.

Udine, 22 maggio 2010

Stefano Rossini

Dottore Commercialista in Udine

http://www.studiorossini.com

Commercialisti e Carta d'Identità dei Siti Internet.


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Con l’introduzione del novellato art. 2250 del Codice Civile, dal titolo “Indicazione negli atti e nella corrispondenza” (Legge 88/2009), il legislatore ha obbligato, con decorrenza 29 luglio 2009, le società titolari di siti Internet a pubblicare sui siti medesimi e. comunque, sul loro “spazio elettronico”, alcune informazioni riguardanti i dati societari, pena l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal successivo art. 2630 c.c., dal titolo “Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi”.

Sottolineiamo di fare particolare attenzione all’espressione “… spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico …” che, ovviamente, rappresenta un concetto più ampio di quello riguardante il solo sito web aziendale ed abbraccia sicuramente, oltre al sito web dell’impresa, anche tutti gli altri luoghi virtuali di comunicazione quali le identità o i profili della società sui social network, i blog, i cataloghi elettronici, le newsletter, le firme in calce all’e-mail aziendali e altro.

Le indicazioni civilistiche obbligatorie da inserire a cura delle sole società di capitali nel loro “spazio elettronico”, di cui il sito web aziendale costituisce la parte pubblica più rilevante, sono le seguenti:

a) attività commerciale “senza” commercio elettronico:
· sede (legale) della società (di capitali);
· ufficio del Registro delle Imprese (tenuto presso la locale CCIAA) presso il quale la società (di capitali) è iscritta;
· numero d’iscrizione presso il suddetto Registro delle Imprese (tenuto presso la locale CCIAA) ), coincidente con il numero di codice fiscale;
· indicazione del capitale sociale con precisazione del capitale effettivamente versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio approvato (società di capitali);
· il fatto che la società è in liquidazione (se deliberato);
· il fatto che la società (di capitali) è posseduta da un unico socio (società unipersonale);

b) attività commerciale “con” commercio elettronico:
· sede (legale) della società (di capitali);
· ufficio del Registro delle Imprese (tenuto presso la locale CCIAA) presso il quale la società (di capitali) è iscritta;
· numero d’iscrizione presso il suddetto Registro delle Imprese (tenuto presso la locale CCIAA), coincidente con il numero di codice fiscale;
· indicazione del capitale sociale con precisazione del capitale effettivamente versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio approvato (società di capitali);
· il fatto che la società è in liquidazione (se deliberato);
· il fatto che la società (di capitali) è posseduta da un unico socio (società unipersonale).


Per quanto riguarda i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, si rammenta che, ai sensi del DLgs. 70/2003 il “Prestatore”, cioè la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell'informazione deve, comunque, indicare:
· il nome, la denominazione o la ragione sociale;
· il domicilio o la sede legale;
· gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
· il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;
· gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
· il numero della Partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività soggetta ad imposta;
· l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
· l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso.

La sanzione amministrativa pecuniaria (civilistica) prevista dall’art. 21 del D.Lgs 70/2003, per l’omessa indicazione nella “rete telematica” delle informazioni di cui all’art. 2250 c.c., è punita con una somma compresa tra:
a) sanzione minima: Euro 206,00 (duecentosei/00)
b) sanzione massima: Euro 2.065,00 (duemilasessantacinque/00)

In aggiunta a tutto ciò, si ricorda l’obbligo pubblicitario previsto dall’art. 2497-bis c.c., dal titolo “Pubblicità”, relativo all’indicazione negli atti e nella corrispondenza della società sottoposta a controllo, degli estremi identificativi della società o ente alla cui attività di direzione e coordinamento la società medesima è soggetta.

La sanzione amministrativa pecuniaria (civilistica) prevista dal’art 2360 c.c., per l’omessa indicazione nella “rete telematica” delle informazioni di cui all’art. 2250 c.c., è punita con una somma compresa tra:
a) sanzione minima: Euro 206,00 (duecentosei/00)
b) sanzione massima: Euro 2.065,00 (duemilasessantacinque/00)


Per quanto riguarda le indicazioni fiscali obbligatorie da inserire a cura di tutti i soggetti titolari di “Partita IVA“ nel sito web aziendale, esse sono:
a) attività commerciale “senza” commercio elettronico (E-commerce):
- indicazione della “Partita IVA” nella “Home Page” (art. 35, 1° comma, ultimo capoverso, DPR 633/72);
b) attività commerciale “con” commercio elettronico (E-commerce):
- indicazione della “Partita IVA” nella “Home Page” (art. 35, 1° comma, ultimo capoverso, DPR 633/72).

La sanzione amministrativa pecuniaria (fiscale) prevista, è punita con una somma compresa tra:
a) sanzione minima: Euro 258,00 (duecentocinquantotto/00)
b) sanzione massima: Euro 1.065,00 (millesessantacinque/00)

Si raccomanda, quindi, prima d’iniziare ad operare con un proprio Sito Web di tenere ben presenti gli obblighi riguardanti le informazioni da pubblicare online, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa in vigore.

Udine, 14 maggio 2010
Dr. Stefano Rossini
Dottore Commercialista in Udine
www.studiorossini.com
www.commercialistainformatico.com
www.commercialistinelmondo.com

Google e Commercialisti.

Google mette a disposizione dei Professionisti (Dottori Commercialisti, Revisori Contabili, Ragioneri, Fiscalisti, Tributaristi, Avvocati, Architetti, Ingegneri, Geometri, Medici, …) un pacchetto di applicazioni software conosciuto con il termine di “Google.apps”.

Questo gruppo di applicazioni consente di organizzare, gestire e risolvere con estrema affidabilità e, soprattutto, a costo “zero”, l’operatività del proprio Studio Professionale o dell’Impresa.

“Google.apps” offre gratuitamente i servizi applicativi d’uso quotidiano più utili, quali:

1) Gmail

consente di creare uno o più indirizzi di posta elettronica da assegnare anche a più utenti (es. i collaboratori di Studio o d’Azienda)

2) Google Calendar

permette di gestire la propria agenda di appuntamenti gestendone la condivisione anche con altri utenti sia colleghi, sia persone esterne all’ambiente di lavoro;

3) Google Document

acconsente l’archiviazione su server esterni (gestiti da Google) dei documenti digitali creati con i più utilizzati applicativi (fogli di lavoro, documenti, corrispondenza, presentazioni con slide, …);

4) Google Sites:

aiuta a creare un proprio sito di Studio o Aziendale sfruttando gli schemi (Template) già predisposti e, grazie a molteplici funzionalità, consente di arricchire lo stesso con numerose mini applicazioni (Gadget) quali, calendari, sommari, immagini e altro.

5) Altre Google Apps

le altre numerose applicazioni “Free” offerte da Google consentono di soddisfare ogni specifica esigenza, grazie anche alla cospicua mole di suggerimenti, sezioni formative online e documentazione, che la stessa multinazionale eroga gratuitamente agli utenti che decidono di affidare e gestire la propria attività attraverso l’utilizzo di “Google Apps”.

I punti di forza di questo “pacchetto di software” risiedono, da un lato, nell’estrema affidabilità e, dall’altro lato, nella possibilità di profilare in base alle proprie esigenze le singole applicazioni.

Si suggerisce, quindi, a tutti i colleghi Professionisti (Dottori Commercialisti, Revisori Contabili, Ragioneri, Fiscalisti, Tributaristi, Avvocati, Architetti, Ingegneri, Geometri, Medici, …) di approfondire le opportunità offerte da “Google Apps” in quanto, oltre ad ottenere una sensibile riduzione dei costi di Studio, saranno in grado di avere il pieno e diretto controllo di tutti i flussi d’informazione e documentali che giornalmente “transitano” per le loro scrivanie “virtuali”.

Udine, 18 aprile 2010

p. Commercialista Informatico
Stefano Rossini
Dottore Commercialista in Udine
http://www.commercialistainformatico.com

giovedì 17 dicembre 2009

Aiuto! Mi hanno rubato il dominio !!!

Accade spesso che, volendo registrare un “nome a dominio” o “dominio” (es.: “rossi.it”, “rossi.com” o altro) corrispondente al proprio nome, ditta, ragione o denominazione sociale, o, ancor più ovviamente, il proprio marchio regolarmente depositato e registrato (™) si riscontri, con estremo disappunto e rabbia, come tale “dominio” sia stato già registrato da “soggetti terzi”.

Succede altrettanto diffusamente che, i “soggetti terzi” nulla abbiano da spartire o pretendere su tale “dominio” ma, anzi, il vero ed esclusivo motivo di tale registrazione sia quello di creare un danno (pensiamo allo sgarbo di qualche concorrente), o di rapire e tenere in ostaggio il “dominio” d’altri per poter pretendere, successivamente, un cospicuo riscatto.

Cosa fare, quindi, quando il “dominio” desiderato o, meglio, preteso giuridicamente in forza di un marchio registrato non è più disponibile?

Le soluzioni percorribili sono differenti:

1) registro un “dominio” leggermente diverso e facilmente collegabile con la mia identità (es: “dittarossi.it”, “rossisrl.it”, “rossispa.it” e altro);

2) registro un “dominio” con un suffisso diverso da quello del Paese di principale interesse (es.: “rossi.com”, “rossi.eu”, rossi.ws” o altro);

3) decido di “vendere cara la pelle” ed avvio una procedura di riassegnazione del “dominio” dal “soggetto terzo” a me, in quanto dimostro che la titolarità del medesimo è di mia spettanza.

Quale percorso giuridico bisogna seguire per ottenere la riassegnazione di un “dominio”?

Le soluzioni, anche in questo caso, sono diverse:

1) avvio un procedimento ordinario; come se invece di un “dominio” mi avessero rubato il portafoglio o l’auto (soluzione sconsigliata in quanto inadatta per i tempi e per le complessità tecniche dell’argomento);

2) mi avvalgo delle regole previste, nello specifico, dalle norme emanate dagli Istituti allo scopo creati (Naming Autority), ovvero, dagli organismi incaricati di dirimere le controversie emergenti dalla disputa di “domini” collegati a singoli suffissi (es: per l’Italia il “.it”).

Lo scrivente ha perseguito con successo la seconda strada, ottenendo la riassegnazione di un “dominio.it” ad una multinazionale francese i cui tentativi di convincere con le buone il soggetto terzo a farsi restituire il “dominio” di propria spettanza, erano miseramente naufragati nonostante le somme proposte ma non accettate.

Ottenuta la vittoria per la riassegnazione del dominio”, si è poi passati alle vie giudiziarie ordinarie per ottenere il risarcimento del danno subito; ciò, però, solo dopo aver dimostrato e riconosciuto la propria legittimazione alla riassegnazione del “dominio” secondo le “regole di Internet”.

La morale, quindi, è che i professionisti, le società e gli imprenditori, in genere, si preoccupino quanto prima di registrare il “dominio” più adatto, per tutelare e rafforzare la presenza in rete che, sempre più, rappresenterà il principale “biglietto da visita” per comunicare le caratteristiche, potenzialità e competenze, della propria impresa o attività e degli uomini che in essa operano.

Udine, 14 ottobre 2009

Dr. Stefano Rossini

www.studiorossini.com

Commercialisti e siti Internet

Il professionista (Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ragioniere, Avvocato, Architetto, Ingegnere, Geometra, Medico, etc.) è diventato sempre più, volente o nolente, fruitore di ICT - Information & Communication Technology.

L'economia digitale ha trasformato profondamente anche il modo di lavorare dei consulenti, i quali fanno un utilizzo sempre più massicco di strumenti telematici (computer, notebook, netbook. videofonini, etc.) e comunicano con i loro clienti e colleghi attraverso i canali figli di tali nuove tecnologie (e-mail, sms, videochat, proiezioni multimediali, corsi on-line, etc.).
Il sito Internet che rappresenta l'attività dello Studio Professionale è rimasto, invece, fermo ad una semplice pagina web che risulta molto spesso "in costruzione" mentre, d'altra parte, la stessa e-mail di riferimento è costituita di un indirizzo generico (es. mario.rossi@gmail.com ...hotmail.com ...yahoo.com) che, di per sé, fornisce la prova inconfutabile che il professionista stesso non possiede un proprio "nome a dominio" (es.: www.studiorossi.com o .it) e, conseguentemente, un proprio sito web ufficiale, dove fornire indicazioni ed informazioni sulla specifica attività professionale svolta.
La domanda, quindi, sorge spontanea: perchè molti professionisti non possiedono un sito Internet?
La risposta è da ricercare, a mio avviso, da una parte nella scarsa conoscenza informatica da parte del professionista di cosa sia e come si realizzi un sito Internet e, dall'altra parte, la difficoltà di realizzare e gestire in maniera autonoma l'attività d'aggiornamento e d'informazione da rappresentare periodicamente sul sito web medesimo.
La mia avventura al riguardo, in qualità di Dottore Commercialsita, è stata drammatica e, dopo aver passato tutte le esperienze più negative in relazione alla realizzazione del mio sito di Studio, mi sono reso conto che l'unica via da percorrere era quella di rendermi autonomo ed acquisire le esperienze informatiche necessarie per diventare "Webmaster " di me stesso.
E' con questa filosofia che, comprendendo le difficoltà di tutti gli altri miei colleghi e professionisti in genere, ho deciso di mettere a disposizione l'esperienza maturata, fornendo il mio supporto professionale a coloro, e sono tanti, che non sono ancora stati in grado di realizzare il proprio sito Internet di Studio.
La necessità di un apporto professionale nella creazione di un sito Internet, è confermata anche dal fatto che molti dei siti web pubblicati non sono conformi alle disposizioni legislative obbligatorie, rendendo di fatto sanzionabile da parte degli organi preposti (Fisco, Ordini Professionali, etc.) i titolari dei siti web medesimi.
Al riguardo faccio presente, ad esempio, che le norme sull'IVA prevedono (dal 2002!) l'indicazione obbligatoria della Partita IVA sulla Home Page o Pagina Iniziale del proprio sito Internet.
Meditate, professionisti, meditate...
Udine, 11 ottobre 2009
Dr. Stefano Rossini
www.studiorossini.com