domenica 20 giugno 2010

Commercialisti privi di “Presenza Virtuale”; se non sei su Internet non esisti!

Accade con frequenza d’incontrare un Commercialista o un Professionista (Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ragioniere, Tributarista, Fiscalista, Avvocato, Architetto, Ingegnere, Geometra, Medico, etc.) che dia l’impressione di essere particolarmente competente in un settore specifico di consulenza.

All’inizio o alla fine dell’incontro, avviene il cerimoniale dello scambio dei “Biglietti da Visita” o “Business Card” ove sono riportati i riferimenti dello Studio Professionale e, tra questi, l’oramai immancabile indirizzo di posta elettronica o “E-mail” o, meglio ancora, la discussa e malvolentieri usata PEC – Posta Elettronica Certificata (obbligatoria per tutti i Professionisti dal 29 novembre 2009!).

Quando s’incontra, ad esempio, un Commercialista di dimostrata eccellenza, sorge da subito la curiosità di comprendere meglio anche la struttura che supporta quel Professionista e, per tale motivo, viene spontaneo andare a navigare sul suo Sito Web di Studio, al fine di acquisire altre informazioni al riguardo.

Quante volte, però, siamo rimasti delusi nel riscontrare che:

  • il Commercialista non possiede un proprio “Url”, Nome a Dominio o Indirizzo Internet dove trovarlo;
  • il Sito Internet o “Web Site” del Commercialista è in costruzione (Under Construction) e, quindi, non navigabile;
  • il Sito Internet del Commercialista pubblica scarne, se non errate, informazioni sull’attività dello Studio Professionale;
  • il Sito Internet del Commercialista riporta informazioni vecchie di mesi, se non di anni;
  • il Sito Internet del Commercialista fornisce un’immagine completamente diversa, se non obsoleta, da quella brillante e carismatica percepita nell’incontro personale.

Il Sito Internet del Commercialista o dell’Avvocato dovrebbe far percepire la competenza e l’affidabilità dello Studio Professionale, facendo emergere, nei limiti imposti dalla normativa che disciplina le Professioni regolamentate, l’eccellenza propria del “Gruppo di Persone” che operano e s’impegnano nell’attività di Studio.

Molti Professionisti, poi, sono completamente digiuni riguardo le possibilità offerte dal Web Marketing, cioè, dagli strumenti messi loro a disposizione, spesso gratuitamente, dal “World Wide Web” o “Rete” per poter meglio interagire con i propri clienti e, soprattutto, per riuscire ad acquisirne di nuovi.

L’evoluzione del Commercialista inCommercialista Informatico” ha subito cambiamenti significativi negli ultimi decenni; ricordo ancora “con dolore” il certosino e paziente aggiornamento delle “grandi opere fiscali a schede mobili” che veniva periodicamente eseguito manualmente dall’ultimo praticante di Studio ed il cui intero contenuto, oggigiorno, risiede comodamente in un “Compact Disk” od è fruibile ed accessibile direttamente online previo l’inserimento di “Username” e “Password”.

La necessità di una “Presenza Professionale Virtuale” curata ed aggiornata è divenuta condizione imprescindibile per poter affrontare adeguatamente il mercato del nuovo Millennio; il Commercialista che non saprà adeguarsi, infatti, dovrà faticare non poco a mantenere il proprio giardinetto di clienti al riparo dallo “Tsunami” di proposte e servizi professionali che dal Web corrono loro incontro.

Le Community di Professionisti che prosperano e comunicano in Internet, a mio avviso, possiedono nel loro “DNA digitale” il potere crescente di mettere in discussione e travolgere il rapporto professionale diretto tra Cliente e Commercialista che, fino ad oggi, si basava esclusivamente sulla frequentazione periodica personale fatta di appuntamenti in Studio o presso la sede dell’Imprenditore.

Udine, 22 maggio 2010

Stefano Rossini

Dottore Commercialista in Udine

http://www.studiorossini.com

Commercialisti e Carta d'Identità dei Siti Internet.


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Con l’introduzione del novellato art. 2250 del Codice Civile, dal titolo “Indicazione negli atti e nella corrispondenza” (Legge 88/2009), il legislatore ha obbligato, con decorrenza 29 luglio 2009, le società titolari di siti Internet a pubblicare sui siti medesimi e. comunque, sul loro “spazio elettronico”, alcune informazioni riguardanti i dati societari, pena l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal successivo art. 2630 c.c., dal titolo “Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi”.

Sottolineiamo di fare particolare attenzione all’espressione “… spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico …” che, ovviamente, rappresenta un concetto più ampio di quello riguardante il solo sito web aziendale ed abbraccia sicuramente, oltre al sito web dell’impresa, anche tutti gli altri luoghi virtuali di comunicazione quali le identità o i profili della società sui social network, i blog, i cataloghi elettronici, le newsletter, le firme in calce all’e-mail aziendali e altro.

Le indicazioni civilistiche obbligatorie da inserire a cura delle sole società di capitali nel loro “spazio elettronico”, di cui il sito web aziendale costituisce la parte pubblica più rilevante, sono le seguenti:

a) attività commerciale “senza” commercio elettronico:
· sede (legale) della società (di capitali);
· ufficio del Registro delle Imprese (tenuto presso la locale CCIAA) presso il quale la società (di capitali) è iscritta;
· numero d’iscrizione presso il suddetto Registro delle Imprese (tenuto presso la locale CCIAA) ), coincidente con il numero di codice fiscale;
· indicazione del capitale sociale con precisazione del capitale effettivamente versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio approvato (società di capitali);
· il fatto che la società è in liquidazione (se deliberato);
· il fatto che la società (di capitali) è posseduta da un unico socio (società unipersonale);

b) attività commerciale “con” commercio elettronico:
· sede (legale) della società (di capitali);
· ufficio del Registro delle Imprese (tenuto presso la locale CCIAA) presso il quale la società (di capitali) è iscritta;
· numero d’iscrizione presso il suddetto Registro delle Imprese (tenuto presso la locale CCIAA), coincidente con il numero di codice fiscale;
· indicazione del capitale sociale con precisazione del capitale effettivamente versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio approvato (società di capitali);
· il fatto che la società è in liquidazione (se deliberato);
· il fatto che la società (di capitali) è posseduta da un unico socio (società unipersonale).


Per quanto riguarda i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, si rammenta che, ai sensi del DLgs. 70/2003 il “Prestatore”, cioè la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell'informazione deve, comunque, indicare:
· il nome, la denominazione o la ragione sociale;
· il domicilio o la sede legale;
· gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
· il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;
· gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
· il numero della Partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività soggetta ad imposta;
· l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
· l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso.

La sanzione amministrativa pecuniaria (civilistica) prevista dall’art. 21 del D.Lgs 70/2003, per l’omessa indicazione nella “rete telematica” delle informazioni di cui all’art. 2250 c.c., è punita con una somma compresa tra:
a) sanzione minima: Euro 206,00 (duecentosei/00)
b) sanzione massima: Euro 2.065,00 (duemilasessantacinque/00)

In aggiunta a tutto ciò, si ricorda l’obbligo pubblicitario previsto dall’art. 2497-bis c.c., dal titolo “Pubblicità”, relativo all’indicazione negli atti e nella corrispondenza della società sottoposta a controllo, degli estremi identificativi della società o ente alla cui attività di direzione e coordinamento la società medesima è soggetta.

La sanzione amministrativa pecuniaria (civilistica) prevista dal’art 2360 c.c., per l’omessa indicazione nella “rete telematica” delle informazioni di cui all’art. 2250 c.c., è punita con una somma compresa tra:
a) sanzione minima: Euro 206,00 (duecentosei/00)
b) sanzione massima: Euro 2.065,00 (duemilasessantacinque/00)


Per quanto riguarda le indicazioni fiscali obbligatorie da inserire a cura di tutti i soggetti titolari di “Partita IVA“ nel sito web aziendale, esse sono:
a) attività commerciale “senza” commercio elettronico (E-commerce):
- indicazione della “Partita IVA” nella “Home Page” (art. 35, 1° comma, ultimo capoverso, DPR 633/72);
b) attività commerciale “con” commercio elettronico (E-commerce):
- indicazione della “Partita IVA” nella “Home Page” (art. 35, 1° comma, ultimo capoverso, DPR 633/72).

La sanzione amministrativa pecuniaria (fiscale) prevista, è punita con una somma compresa tra:
a) sanzione minima: Euro 258,00 (duecentocinquantotto/00)
b) sanzione massima: Euro 1.065,00 (millesessantacinque/00)

Si raccomanda, quindi, prima d’iniziare ad operare con un proprio Sito Web di tenere ben presenti gli obblighi riguardanti le informazioni da pubblicare online, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa in vigore.

Udine, 14 maggio 2010
Dr. Stefano Rossini
Dottore Commercialista in Udine
www.studiorossini.com
www.commercialistainformatico.com
www.commercialistinelmondo.com

Google e Commercialisti.

Google mette a disposizione dei Professionisti (Dottori Commercialisti, Revisori Contabili, Ragioneri, Fiscalisti, Tributaristi, Avvocati, Architetti, Ingegneri, Geometri, Medici, …) un pacchetto di applicazioni software conosciuto con il termine di “Google.apps”.

Questo gruppo di applicazioni consente di organizzare, gestire e risolvere con estrema affidabilità e, soprattutto, a costo “zero”, l’operatività del proprio Studio Professionale o dell’Impresa.

“Google.apps” offre gratuitamente i servizi applicativi d’uso quotidiano più utili, quali:

1) Gmail

consente di creare uno o più indirizzi di posta elettronica da assegnare anche a più utenti (es. i collaboratori di Studio o d’Azienda)

2) Google Calendar

permette di gestire la propria agenda di appuntamenti gestendone la condivisione anche con altri utenti sia colleghi, sia persone esterne all’ambiente di lavoro;

3) Google Document

acconsente l’archiviazione su server esterni (gestiti da Google) dei documenti digitali creati con i più utilizzati applicativi (fogli di lavoro, documenti, corrispondenza, presentazioni con slide, …);

4) Google Sites:

aiuta a creare un proprio sito di Studio o Aziendale sfruttando gli schemi (Template) già predisposti e, grazie a molteplici funzionalità, consente di arricchire lo stesso con numerose mini applicazioni (Gadget) quali, calendari, sommari, immagini e altro.

5) Altre Google Apps

le altre numerose applicazioni “Free” offerte da Google consentono di soddisfare ogni specifica esigenza, grazie anche alla cospicua mole di suggerimenti, sezioni formative online e documentazione, che la stessa multinazionale eroga gratuitamente agli utenti che decidono di affidare e gestire la propria attività attraverso l’utilizzo di “Google Apps”.

I punti di forza di questo “pacchetto di software” risiedono, da un lato, nell’estrema affidabilità e, dall’altro lato, nella possibilità di profilare in base alle proprie esigenze le singole applicazioni.

Si suggerisce, quindi, a tutti i colleghi Professionisti (Dottori Commercialisti, Revisori Contabili, Ragioneri, Fiscalisti, Tributaristi, Avvocati, Architetti, Ingegneri, Geometri, Medici, …) di approfondire le opportunità offerte da “Google Apps” in quanto, oltre ad ottenere una sensibile riduzione dei costi di Studio, saranno in grado di avere il pieno e diretto controllo di tutti i flussi d’informazione e documentali che giornalmente “transitano” per le loro scrivanie “virtuali”.

Udine, 18 aprile 2010

p. Commercialista Informatico
Stefano Rossini
Dottore Commercialista in Udine
http://www.commercialistainformatico.com